Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 16 lug 1978
Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalità, a quelle consegnanti le sottoindicate maggiori tasse di ritardata resa del carro: L. 3.000 per il primo giorno di ritardo; L. 4.000 per il secondo giorno di ritardo; L. 5.000 per il terzo giorno di ritardo; L. 6.000 per il quarto giorno di ritardo; L. 8.000 per il quinto giorno di ritardo; L. 10.000 per il sesto giorno di ritardo; L. 15.000 per il settimo giorno di ritardo; L. 15.000 per ogni giorno successivo al settimo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-12;327#art-2