Art. 1
1 / 3In vigore dal 8 giu 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Per la restituzione del materiale rotabile, che, in dipendenza dei servizi cumulativi e di corrispondenza, passa dalle linee delle ferrovie dello Stato a quelle delle ferrovie concesse alla industria privata e viceversa, quando nelle relative convenzioni non risultino particolari condizioni al riguardo, dovranno essere osservati i seguenti termini di tempo:
24 ore, a partire dalla messa a disposizione del carro sui binari stabiliti, per le operazioni di partenza;
36 ore per ogni 100 chilometri indivisibili di percorso per ogni viaggio di andata e ritorno;
72 ore per ogni transito che il materiale deve effettuare nel viaggio di andata ed in quello di ritorno, per il passaggio ad un treno coincidente;
24 ore per la riconsegna del trasporto al destinatario e per le operazioni di scarico, o per il carico se trattasi di carro consegnato vuoto, o per la consegna ad altra amministrazione a contatto;
24 ore per le operazioni di messa in partenza per il viaggio di ritorno.
Detti periodi saranno aumentati del tempo necessario per lo eseguimento di eventuali formalità doganali, daziarie, sanitarie, giudiziarie e per disposizioni o fatto dell'avente diritto sul trasporto per le quali il trasporto stesso dovesse essere tenuto in sospeso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-12;327#art-1