Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 25 giu 1946
Le autorizzazioni e i provvedimenti previsti dagli articoli 18, 19, 25, 30, 37 e 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sono di competenza del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, osservate le norme in ciascun articolo indicate, e ad esso vanno fatte le comunicazioni di cui agli articoli 24 e 29.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;426#art-8