Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 25 giu 1946
Il compenso dovuto al commissario e ai vice commissari è stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di sorveglianza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;426#art-7