Art. 6
6 / 13In vigore dal 25 giu 1946
Il commissario liquidatore può esercitare le sue funzioni personalmente e con delega ai vice commissari.
A parziale deroga dell' del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, egli può conservare in servizio quegli impiegati assolutamente indispensabili per le operazioni di liquidazione, previa autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;426#art-6