Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 25 giu 1946
La sostituzione del commissario prevista dall' del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è operata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. L'azione di responsabilità prevista dallo stesso articolo, è soggetta all'autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio.
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