Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 25 giu 1946
Il commissario liquidatore procede alle operazioni inerenti alla liquidazione dell'Ente, sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. II commissario liquidatore presenta alla fine di ogni trimestre al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'Ente e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. Copia di detta relazione potrà essere chiesta al commissario dal Ministro per l'industria e il commercio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;426#art-4