Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 giu 1946
Alla liquidazione dell'Ente si procede con le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, in quanto compatibili con le disposizioni degli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;426#art-2