Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 25 giu 1946
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può prorogare i termini previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, per la liquidazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;426#art-11