Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 25 giu 1946
L'approvazione del rendiconto a cui sono tenute le persone di cui all'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è data dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.
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