Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 1 mag 1946
Le prestazioni di cui al precedente decreto sono concesse per un periodo massimo di 180 giorni di malattia nel corso di un anno. L'indennità giornaliera alle categorie che ne hanno diritto è concessa per le malattie di durata non inferiore a tre giorni semprechè perduri l'incapacità al lavoro e richieda le cure del medico. Alle donne assicurate compete una indennità giornaliera corrispondente a quella di malattia per un periodo di 15 giorni durante il parto e il puerperio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;212#art-5