Art. 9
9 / 15In vigore dal 5 giu 1946
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette le licenze emesse al Ministero delle finanze il quale ne cura il recapito agli interessati a mezzo degli Uffici tecnici imposte di fabbricazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;399#art-9