Art. 15
15 / 15In vigore dal 5 giu 1946
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Le licenze di vendita già, emesse sino alla detta data dovranno essere convertite in quella di riparazione e vendita, con effetto dal 1° del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
Gli interessati corrisponderanno la differenza di tassa di concessione governativa tra la cessata licenza di vendita e quella di riparazione e vendita per il periodo corrispondente dell'anno 1946.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - SCELBA - TOGLIATTI
- SCOCCIMARRO - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 163. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;399#art-15