Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 5 giu 1946
Le Amministrazioni civili dello Stato, che, a norma dell'art. 246 del Codice postale e delle telecomunicazioni, hanno ottenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su parere favorevole del Comitato per le telecomunicazioni, l'autorizzazione ad esercitare servizi di radiocomunicazioni, possono provvedere direttamente alla riparazione ed eventualmente alla costruzione degli apparecchi radioelettrici e loro parti, destinate esclusivamente ai propri servizi, senza obbligo di munirsi delle licenze di cui agli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;399#art-14