Art. 11
11 / 15In vigore dal 14 apr 1963
I costruttori, i riparatori e commercianti di materiali radioelettrici che non intendono rinnovare la licenza di cui agli articoli precedenti, hanno l'obbligo di dichiararlo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il 31 dicembre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le licenze di costruzione, o all'Ufficio imposte di fabbricazione per quelle di riparazione e vendita.
In mancanza di tale dichiarazione i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e sono soggetti alla pena di cui al 2° comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione devono mensilmente rimettere al Ministero delle poste e telecomunicazioni un elenco delle cessazioni avvenute nel mese, corredandolo delle licenze cessate.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 3-9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;399#art-11