Art. 4
4 / 7In vigore dal 24 apr 1946
I contributi corrisposti fino al 31 luglio 1945 per le forme di previdenza e di assistenza di cui al precedente , secondo le norme in atto alla data della liberazione dall'occupazione tedesca, nelle provincie del Piemonte, della Lombardia, della Venezia Euganea, della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, della Liguria e dell'Emilia, non sono ripetibili.
I datori di lavoro che non abbiano corrisposto i contributi dovuti in Base alle norme predette sono tenuti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al versamento dei contributi stessi fino alla data suindicata.
L'accertamento e la riscossione dei contributi predetti sono effettuati dagli Istituti assicuratori, secondo le norme in atto alla data della liberazione dall'occupazione tedesca.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;142#art-4