Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 24 apr 1946
Per i trattamenti di previdenza sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti il datore di lavoro è tenuto, in osservanza di quanto disposto all', a corrispondere oltre alla quota di sua spettanza, la parte del contributo di pertinenza del lavoratore, corrispondente all'importo che deriverebbe per esso dall'applicazione della assicurazione generale predetta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;142#art-3