Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 apr 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . A decorrere dal primo periodo di paga successivo sulla data di entrata in vigore del presente decreto e in via provvisoria fino a che non sarà provveduto ad una organica disciplina della ripartizione degli oneri contributivi fra datori di lavoro e lavoratori per le varie forme di previdenza e assistenza sociale contemplate dal successivo , la quota dei contributi dovuta in qualunque settore della attività produttiva da parte dei lavoratori ai sensi delle disposizioni vigenti per le forme di previdenza e assistenza predette e corrisposta senza alcun diritto a rivalsa dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi e sarà considerata a tale titolo a tutti gli effetti di legge e conteggiata sulla retribuzione ai lordo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;142#art-1