Art. 4

Art. 4

4 / 4
In vigore dal 24 mag 1946
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 31 marzo 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - BRACCI - CORBINO TOGLIATTI - GRONCHI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 16. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-31;246#art-4