Art. 3
3 / 4In vigore dal 24 mag 1946
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-31;246#art-3