Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 mag 1946
Per essere ammesso ad utilizzare, con le modalità c garanzie che saranno stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e con il Ministero (lei tesoro, determinate quote del credito di cui all'articolo precedente, l'importatore deve preventivamente impegnarsi a rimborsare in dollari degli Stati Uniti la banca italiana tramite la quale ha ottenuto il credito, entro il termine che per ogni quota verrà fissato dall'Ufficio italiano dei cambi e con utilizzo delle valute estere messe a disposizione nei conti in valuta istituiti con decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139. L'importatore che, alla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma precedente, non abbia adempiuto in tutto o in parte all'obbligo di rimborso di cui sopra, è punito con una pena pecuniaria fino a cinque volte il controvalore in lire della divisa estera non rimborsata, al cambio ufficiale vigente nel giorno di tale scadenza, maggiorato della quota addizionale prevista dai decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2. Per l'accertamento e l'applicazione della pena stabilita nel comma precedente si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, e del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
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