Art. 2
2 / 2In vigore dal 10 set 1946
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha effetto dal 1° maggio 1945 nei territori che a tale data già risultavano restituiti all'Amministrazione italiana e negli altri territori dal giorno in cui le rispettive provincie siano state restituite all'Amministrazione stessa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque, spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 29 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA - BROSIO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 378. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-29;618#art-2