Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 set 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia; Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629; Visto il R. decreto 3 gennaio 1944, n. 6, concernente l'organico ed il trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, d'intesa, con i Ministri per la guerra, e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Alle guardie, che arruolandosi nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza contraggono la ferma di anni tre, viene corrisposto un premio di L. 6000. Le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 3 gennaio 1944, n. 6, relative ai premi di rafferma dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali, sono estese al personale di pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
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