Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 apr 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 9 febbraio 1928, n. 232; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . I comuni di Bellona e Vitulazio riuniti in unico comune denominato Villa Volturno con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 232, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.
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