Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 26 apr 1946
L'organico del ricostituito comune di Roaschia ed il nuovo organico del comune di Roccavione saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 29 gennaio 1928, n. 183. Al personale già in servizio presso il comune di Roccavione che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-29;196#art-2