Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 apr 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE I PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 979; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Il comune di Acquaviva d'Isernia, aggregato al comune di Forli del Sannio con R. decreto 15 aprile 1928, n. 979, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.
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