Art. 2

Art. 2

2 / 3
In vigore dal 26 apr 1946
Gli organici dei ricostituiti comuni di Portico di Caserta e di Macerata Campania saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 18 ottobre 1928, n. 2548. Al personale già in servizio presso l'unico comune di Casalba e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-29;192#art-2