Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 apr 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 593; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Il comune di S. Egidio del Monte Albino, aggregato con R. decreto 28 marzo 1929, n. 593, al comune di Angri, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Angri e S. Egidio del Monte Albino.
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