Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 apr 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità Noi delegata; Visto il R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Il comune di Scala, soppresso con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156, ed il cui territorio, per effetto di detto decreto, venne aggregato ai comuni di Ravello e di Amalfi, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto. Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Scala, Ravello ed Amalfi.
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