Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 18 mag 1946
La quota d'integrazione di prezzo dovuta agli industriali ed ai grossisti a norma del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, sui quantitativi dei generi indicati nell' del detto decreto, giacenti presso gli stessi alla data di entrata in vigore dei prezzi di vendita fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza dell'esenzione dall'imposta sull'entrata disposta per i detti prodotti dal citato decreto, è compensata, per le ditte in esercizio alla data del ripristino del tributo, dai nuovi prezzi di vendita che i prodotti stessi son venuti ad assumere in dipendenza dell'intervenuto onere tributario, e che hanno trovato applicazione anche per i quantitativi dei prodotti medesimi giacenti alla data di tale ripristino presso gli industriali ed i grossisti, che non hanno scontato l'imposta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-26;221#art-5