Art. 3
3 / 7In vigore dal 18 mag 1946
Le agevolazioni tributarie di cui agli a 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, modificate in conformità del precedente articolo, si applicano, oltrechè alle case di abitazione ed agli edifici, comprese la opere pubbliche, contemplati nel decreto stesso, anche alle opere stradali, ferroviarie, idrauliche e ad ogni altra opera o costruzione pubblica o privata, civile o militare, nonché ai fondi agricoli, agli impianti industriali o commerciali distrutti o danneggiati per eventi bellici, che saranno ricostruiti o riparati entro cinque anni dal 1° luglio 1945.
Peraltro, nei riguardi delle opere pubbliche in cui appaltante sia una Amministrazione statale non è necessaria la qualifica di gravemente danneggiata, e nei riguardi dei fondi agricoli la entità del danneggiamento non dovrà essere inferiore ad un terzo del valore dell'intero fondo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-26;221#art-3