Art. 1
1 / 7In vigore dal 3 gen 1947
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;
Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;
Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, portante esenzioni dalla imposta generale sull'entrata per alcuni generi alimentari;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, recante provvedimenti in materia di imposta sull'entrata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, recante modifiche alla imposta di successione e donazione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, portante modificazioni al regime fiscale dei prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, recante agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia;
Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Nelle controversie non ancora definite per la determinazione del valore venale in comune commercio della ricchezza a qualunque titolo trasferita in dipendenza di successioni apertesi e di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, ovvero da scritture private registrate entro lo stesso termine, è data facoltà alla Amministrazione delle finanze di consentire, ai fini di un accordo bonario, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.
La facoltà può essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'articolo
- Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 novembre 1946, n. 476 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, per l'esercizio della facolta' di abbuono, e' prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-26;221#art-1