Art. 4
4 / 4In vigore dal 10 lug 1946
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diverrà esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - GULLO - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - GRONCHI - BARBARESCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 277. - FRASCA.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-23;513#art-4