Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 lug 1946
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno, come quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 3ª del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, decise in primo e secondo grado rispettivamente dalle Commissioni previste negli del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.
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