Art. 2
2 / 4In vigore dal 10 lug 1946
Il Real Corpo delle foreste è autorizzato a pronunciare su richiesta, fatta con deliberazione regolarmente approvata, degli enti e istituti anzidetti, la cessazione delle utilizzazioni boschive che in virtù di requisizioni disposte in qualsiasi tempo dall'Amministrazione forestale, vengano eseguite da terzi, sia per affidamento diretto che a seguito di contratto stipulato con l'ente proprietario cui l'utilizzazione era stata affidata.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-23;513#art-2