Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 13 giu 1946
In attesa della costituzione delle nuove Commissioni previste dal presente decreto continueranno a funzionare quelle di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 81 agosto 1944, n. 305. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge della Stato. Dato a Roma, addì 21 marzo 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - SCELBA - CORBINO - TOGLIATTI Visto, i Guardasigilli TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 115. - FRASCA
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