Art. 5

Art. 5

5 / 9
In vigore dal 13 giu 1946
La Commissione centrale ha sede nei locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; le Commissioni provinciali in quelli delle Direzioni provinciali delle poste. Le Commissioni centrale e provinciali sono convocate dai rispettivi presidenti. In sede di parere o di deliberazione amministrativa i presidenti possono designare dei relatori nei singoli affari. Le relazioni devono essere scritte e formano parte integrante dei verbali di seduta. Delle discussioni e deliberazioni delle Commissioni viene redatto processo verbale. La sostituzione di un membro, assente per giustificati motivi, deve farsi risultare dal verbale, e deve operarsi seguendo l'ordine di anzianità di servizio e a parità di tale condizione in base all'età.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;358#art-5