Art. 4
4 / 9In vigore dal 13 giu 1946
I membri delle Commissioni di cui agli articoli precedenti non possono prendere parte a qualsiasi atto in cui abbiano diretto o personale interesse, ovvero vi siano interessati loro parenti o affini entro il 4ª grado.
Se l'ispettore, membro della Commissione, è lo stesso che eseguì l'inchiesta, viene sostituito da altro ispettore in ordine gerarchico o, in mancanza di questo, da un impiegato designato dal direttore provinciale.
È fatto divieto di essere membri contemporaneamente della Commissione centrale e di una delle Commissioni provinciali delle ricevitorie.
Il procedimento penale per i reati di cui all'art. 308 del Codice postale e delle telecomunicazioni nei confronti dei membri delle Commissioni produce la loro sospensione dalla carica.
Sulla esclusione dei ricevitori membri effettivi e supplenti dalle Commissioni centrale e provinciali, i quali durante l'esercizio del mandato siano puniti con la penale del ventesimo della retribuzione, deve essere sentito il parere della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento dovrà essere preso dal Ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;358#art-4