Art. 3

Art. 3

3 / 9
In vigore dal 13 giu 1946
Le adunanze delle Commissioni di cui ai precedenti articoli sono valide con l'intervento del presidente e di due membri, dei quali almeno uno deve essere ricevitore. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Ogni Commissione può dichiarare la decadenza dei propri membri per assenza ingiustificata a cinque sedute consecutive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;358#art-3