Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 giu 1946
Le Commissioni provinciali delle ricevitorie sono costituite dai seguenti membri: il presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato, presidente; il direttore provinciale delle poste e telecomunicazioni o chi ne fa le veci e l'ispettore provinciale più anziano in grado, nonché due membri supplenti scelti fra gli impiegati di gruppo A o B delle Direzioni provinciali; due ricevitori postali e telegrafici quali membri effettivi e due quali membri supplenti, designati dalle rappresentanze di categoria fra i ricevitori che abbiano in tale qualità compiuto almeno tre anni di servizio e che nell'ultimo triennio non siano incorsi nella penale di un ventesimo della retribuzione. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della Direzione, nominato dal direttore provinciale. Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni con suo decreto nomina ogni biennio i presidenti delle Commissioni provinciali, i membri effettivi e supplenti. In caso di nomina sostitutiva il prescelto dura in carica fino al compimento del biennio in corso.
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