Art. 1
1 / 1In vigore dal 25 mag 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 178 a 180 Codice penale, 597 e seguenti del Codice di procedura penale, 72, 73, 412 del Codice penale militare di pace, 42 e 46 del Codice penale militare di guerra;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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La competenza a, conoscere della domanda di riabilitazione, se la sentenza di condanna è stata pronunziata in territorio estero da un Tribunale militare italiano, ovvero, nel territorio del Regno, da un Tribunale militare straniero, appartiene alla Corte d'appello nel cui distretto si trova l'ufficio del casellario giudiziario presso il quale e conservato l'estratto della sentenza di condanna.
Nelle ipotesi previste dall'art. 603, capoverso, del Codice di procedura penale, la competenza appartiene alla Corte d'appello di Roma.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando ai chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 21 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIÀ
DE GASPERI - TOGLIATTI BROSIO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 29. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;254#art-1