Art. 9 · Istruzione sommaria
Capo III

Art. 9

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Istruzione sommaria

In vigore dal 15 apr 1946
Per tutti i procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra, continua ad avere vigore il disposto dell'art. 278, primo comma, del Codice penale militare di guerra.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;144#art-9