Art. 7 · Procedimenti per reati di assenza dal servizio
Capo III

Art. 7

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Procedimenti per reati di assenza dal servizio

In vigore dal 15 apr 1946
I procedimenti, che alla data di cessazione dello stato di guerra risultano sospesi a norma dell'art. 243 del Codice penale militare di guerra, possono rimanere sospesi fino ad un anno dopo la suddetta data, anche se si sia verificata la circostanza preveduta dal terzo comma del predetto articolo. Tuttavia la sospensione può essere revocata a richiesta dell'imputato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;144#art-7