Capo II
Art. 5
5 / 17Reati in danno delle Forze armate delle Nazioni Unite
In vigore dal 15 apr 1946
Agli effetti della legge penale militare, fino a quando non sarà diversamente disposto, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle Forze armate dello Stato italiano in danno di militari o delle Forze armate delle Nazioni Unite sono considerati come se fossero commessi in danno di militari o delle Forze armate dello Stato italiano.
La osservanza di questa norma è subordinata, alla condizione che sia garantita, parità di tutela penale ai militari italiani e alle Forze armate dello Stato italiano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;144#art-5