Art. 17
Capo IV

Art. 17

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In vigore dal 15 apr 1946
Il presente decreto entra in vigore il 15 aprile 1946. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 marzo 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - BROSIO - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - CORBINO - DE COURTEN - CEVELOTTO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 115. - FRASCA
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