Art. 16 · Servizio del campione penale
Capo IV

Art. 16

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Servizio del campione penale

In vigore dal 15 apr 1946
Per le parcelle penali e note delle spese ripetibili a norma dell'art. 194 della tariffa penale approvata con n. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, riflettenti i provvedimenti emessi dai tribunali di cui al precedente articolo, provvede la cancelleria del Tribunale supremo militare, demandandosi al procuratore militare dell'ufficio dei tribunali di guerra soppressi, le attribuzioni di cui all'art. 198 della citata tariffa per la esecutorietà del titolo e le altre attribuzioni, che le vigenti disposizioni, sul servizio del campione penale, riservano al pubblico ministero presso i tribunali militari territoriali. La cancelleria predetta provvede anche alla iscrizione delle note e parcelle anzidette sul registro campione ed all'appuramento dei relativi articoli di credito, con diritto alla decina parte delle somme recuperate.
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