Art. 15 · Ufficio dei tribunali soppressi
Capo IV

Art. 15

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Ufficio dei tribunali soppressi

In vigore dal 15 apr 1946
L'ufficio del pubblico ministero istituito con bando 14 maggio 1943, n. 178, continua il suo funzionamento relativamente alla esecuzione dei provvedimenti emessi dai tribunali di guerra già costituiti presso le grandi unità e successivamente soppressi o disciolti senza essere stati trasformati in tribunali militari territoriali e dal tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668. Il Tribunale militare territoriale di guerra di Roma è competente per gli atti demandati dalla legge al giudice dell'esecuzione, relativamente ai procedimenti definiti di competenza. Dei tribunali suindicati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;144#art-15