Art. 8
8 / 9In vigore dal 23 mar 1946
Con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed I reclami relativi alle operazioni del referendum, con facoltà di variare e integrare, a tali funi, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni eventualmente necessarie.
Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distiniti contrassegni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-16;98#art-8