Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 23 mar 1946
I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell' Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell', deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-16;98#art-6