Art. 2
2 / 9In vigore dal 23 mar 1946
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.
Per l'elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri del l'Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.
Avvenuta l'elezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l'incarico per la formazione del nuovo Governo.
Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà l'attuale regime Luogotenenziale fino alla entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sui Capo dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-16;98#art-2